REGIME DELLE INSINUAZIONI AL PASSIVO FALLIMENTARE
INSINUAZIONI SOGGETTE A DICHIARAZIONE
- Tutti i crediti sorti prima della sentenza di apertura della procedura = Per determinare la data di insorgenza di un credito, si deve prendere in considerazione l’evento che ha dato origine al credito; non è importante il momento in cui il credito diventa esigibile.
- L’insinuazione al passivo deve essere presentata anche se il credito non risulta ancora accertato da un titolo (se il creditore sta ottenendo un titolo, deve menzionare nella sua dichiarazione il tribunale adito).
- Crediti successivi che sono sorti regolarmente e non beneficiano di un trattamento preferenziale = crediti che non sono sorti ai fini della procedura o del periodo di osservazione o in cambio di un servizio fornito al debitore durante tale periodo.
INSINUAZIONI ESENTI DA DICHIARAZIONE
- Crediti di dipendenti (procedura speciale per la definizione e la registrazione dei crediti salariali).
- Creditori ammessi al passivo di una precedente procedura, che si è conclusa con un piano di salvaguardia o di recupero risolto.
- Crediti alimentari (= crediti derivanti dalle necessità quotidiane del debitore)
- Creditori successivi respinti dall’elenco dei creditori successivi privilegiati
- Creditori presenti nell’elenco stilato alla data di apertura di una salvaguardia finanziaria accelerata.
Il creditore
- Azienda: rappresentante legale (direttore/amministratore delegato o presidente di una società per azioni, liquidatore…)
- Comune: addetto contabilità pubblica
- Condominio: amministratore
Un addetto/dipendente del creditore
• Possibilità di dichiarazione da parte di un qualsiasi agente del creditore scelto da quest’ultimo
• Necessità di una delega di potere / Possibilità per il delegato di subdelegare il potere di dichiarare i crediti nella misura in cui la delega lo autorizza a subdelegare tale potere
• Prova della delega con qualsiasi mezzo fino al giorno della decisione del giudice
In assenza di delega o di potere speciale:
Possibilità per il creditore di ratificare la dichiarazione fatta a suo nome fino alla decisione del giudice sull’ammissione. In caso di mancata ratifica, il reclamo viene respinto.
Un rappresentante/procuratore del creditore
• Possibilità di dichiarazione da parte di un delegato scelto dal creditore
• Necessità di una procura speciale per dichiarare prima della scadenza del periodo di dichiarazione
• Prova del mandato fino al giorno della decisione del giudice
• Possibilità per il rappresentante autorizzato di delegare il potere di dichiarazione a uno dei suoi agenti
• Eccezione: l’avvocato è esonerato da un potere speciale di dichiarazione.
FORMA DELLA DICHIARAZIONE
Non ci sono norme specifiche. È sufficiente:
- forma scritta
- documentazione di supporto
- una dichiarazione che esprima in modo inequivocabile l’intenzione del creditore di richiedere il pagamento del proprio credito nell’ambito del procedimento.
CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE
- Importo del credito dovuto il giorno della sentenza di apertura con indicazione degli importi dovuti e della data del loro pagamento
- Metodo di calcolo degli interessi il cui corso non sia stato fissato
- Crediti per i quali l’importo non è ancora definitivo: dichiarazione sulla base di una valutazione massima di quanto il creditore potrebbe avere diritto a percepire
- Crediti in valuta estera: conversione in euro al tasso di cambio alla data della sentenza di apertura della procedura.
- Natura di qualsiasi pegno o diritto di garanzia collegato al credito
- Crediti derivanti da un titolo esecutivo: certificazione sincera da parte del creditore. Possibilità per il curatore fallimentare di richiedere il visto del revisore dei conti o, in mancanza di questo, del commercialista
- Crediti non derivanti da un titolo di proprietà: prova dell’esistenza e dell’importo del credito
- Credito oggetto di contenzioso (procedimento pendente all’avvio della procedura concorsuale): indicazione del tribunale adito
- Necessità di allegare documenti giustificativi: possibilità di produrre copie/possibilità per il rappresentante di richiedere la produzione di documenti che non sono stati allegati
DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE
- Se procedura di « Sauvegarde » ou « redressement judiciaire »: dichiarazione indirizzata al « mandataire judiciaire »
- Se « Liquidation » : liquidatore
- In presenza di più «mandataires judiciaire »: la dichiarazione può essere indirizzata, a scelta dell’istante, a ciascuno di essi.
TERMINI PER EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE
Creditori precedenti
• Principio: dichiarazione entro 2 mesi dalla pubblicazione della sentenza di apertura nel BODACC (Gazzetta Ufficiale Annunci Civili e Commerciali)
• Creditore domiciliato al di fuori della Francia: 4 mesi dalla pubblicazione della sentenza di apertura nel BODACC
• Apertura da parte di un tribunale di un dipartimento o di una collettività d’oltremare: 4 mesi dalla pubblicazione della sentenza di apertura nel BODACC.
Creditori successivi
2 mesi dalla data di scadenza del reclamo
Creditori con interessi di garanzia o contratti pubblicati
• Notifica personale o, se del caso, di domicilio eletto dei creditori che detengono un titolo o un contratto pubblicato per dichiarare il loro credito
• Avvertimento da parte del rappresentante giudiziario entro 15 giorni dalla sentenza di apertura, per lettera o raccomandata
• Avvertenza che riproduce le disposizioni legali e regolamentari relative ai termini e alle formalità da osservare per la dichiarazione dei crediti, per la richiesta di sgravio dal pignoramento e per le azioni di recupero e restituzione + norme relative alla nomina dei revisori dei conti + elenco degli atti processuali che possono essere comunicati per via elettronica tramite il portale elettronico
Dichiarazione entro 2 mesi dalla notifica dell’avviso
Se non ci sono avvisi o avvisi irregolari, il termine di reclusione non può iniziare a decorrere.
SUPERAMENTO DEL TERMINE DI DICHIARAZIONE
Il creditore non può partecipare ai dividendi o alle distribuzioni = il credito non è opponibile alla procedura collettiva = il credito si estingue > Possibilità di un’azione per rimuovere la preclusione.
Motivi dell’azione per rimuovere la preclusione: i creditori devono dimostrare che il loro inadempimento non è loro imputabile, in quanto dovuto ad un’omissione volontaria da parte del debitore nel redigere l’elenco dei creditori.
In questo caso si ricorre al giudice fallimentare, entro e non oltre il termine di 6 mesi che decorre:
- In linea di principio generale, dalla data di pubblicazione della sentenza di apertura della procedura.
- Per i dipendenti a partire dalla scadenza del periodo in cui sono garantiti i crediti derivanti dal contratto di lavoro
- Per i creditori con un diritto di garanzia o un contratto pubblicato, a partire dalla data di ricezione dell’avviso loro inviato
Il termine è stato esteso a un anno per i creditori che non sono riusciti a ottenere informazioni sul loro credito prima della scadenza del periodo di 6 mesi.
Rigetto dell’istanza di insinuazione tardiva al passivo fallimentare
- Invalidità del reclamo contro il procedimento collettivo
Insinuazione tardiva al passivo fallimentare
- Se l’insinuazione tardiva viene concessa, il creditore ha un mese di tempo per dichiarare il proprio credito. La revoca della preclusione non implica l’accettazione del credito a priori, è quindi necessario procedere con una dichiarazione del credito al passivo della società con riapertura.
Dichiarazione del credito:
- Per il creditore che, tradizionalmente, deve dichiarare il proprio credito entro il termine di 2 mesi: 1 mese solo dalla notifica della decisione di revoca della preclusione
- Per il creditore che ha “normalmente 4 mesi”: 2 mesi dalla notifica della decisione di revoca della preclusione