Skip to main content

Regime giuridico dei contratti a distanza:

Il Codice del Consumo, modificato dalla legge Hamon del 2014, definisce i contratti a distanza come “qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore nel quadro di un sistema organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore”.

I contratti a distanza sono soggetti allo stesso regime di informazione precontrattuale dei contratti negoziati fuori sede.

Per tutti i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore esiste un obbligo generale di informazione precontrattuale. Questo obbligo è stato rafforzato dalla Legge Hamon del 2014, che conferisce nuovi diritti ai consumatori, rafforzando le loro informazioni con ulteriori menzioni obbligatorie.

 

DATI RELATIVI ALLA SOSTANZA DEL CONTRATTO

Devono essere fornite informazioni essenziali sull’oggetto del contratto, ossia sull’oggetto della vendita o della prestazione del servizio. Queste informazioni sono:

i) Le caratteristiche essenziali del bene o del servizio, nonché la descrizione precisa dello/gli stesso/i.

ii) L’esistenza e l’attuazione di garanzie e altre condizioni contrattuali.

iii) Il prezzo del bene o del servizio

iv) La data o il periodo entro il quale il professionista si impegna a consegnare il bene o eseguire il servizio.

In assenza di specifiche disposizioni, i beni devono essere consegnati e i servizi devono essere eseguiti entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.

 

DATI RELATIVI AL PROFESSIONISTA

Il professionista deve fornire al consumatore tutte le informazioni relative alla sua identità e che ne consentano l’identificazione:

  • Identità del professionista
  • Contatti postali, telefonici e di posta elettronica
  • Le sue attività, se non emergono dal contesto
  • La sua interoperabilità

 

DATI RELATIVI AL DIRITTO DI RECESSO

Nei contratti a distanza, il consumatore può avere un diritto di recesso, ossia il diritto di rinunciare alla vendita o alla prestazione del servizio e quindi di annullarlo, entro un periodo di tempo limitato e senza dover motivare il proprio cambiamento di idea o pagare penali.

Se previsto il diritto di recesso, il professionista/venditore deve indicare il termine e le modalità di esercizio di tale diritto (di norma 14 giorni dal ricevimento della merce o dalla conclusione del contratto). Si noti che questo periodo può essere esteso automaticamente a 12 mesi se il professionista non ha informato il consumatore dell’esistenza del diritto di recesso.

Il professionista deve inoltre fornire un certo numero di informazioni prima della conclusione del contratto, compreso il diritto di recesso, secondo una formulazione chiara e comprensibile. In caso di esercizio del diritto di recesso, il modulo di ritiro del prodotto deve essere fornito come documento separato.

Inoltre, è previsto l’obbligo di chiarire i casi in cui il diritto di recesso non può essere esercitato o le circostanze in cui il consumatore rischia di perdere il diritto, così come di indicare i costi che il consumatore dovrà sostenere se esercita il diritto di recesso:

  • Costi di restituzione della merce.
  • Costi di recesso da un contratto di fornitura di servizi o forniture.

 

SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DI QUESTO OBBLIGO

La fornitura delle informazioni sopra sinteticamente esposte è una specifica responsabilità del professionista/venditore, che avrà l’onere di dimostrare di avere correttamente operato. In caso di mancato rispetto dell’obbligo di informazione, il venditore è passibile di sanzioni amministrative.