L’abuso di posizione dominante può essere definito come un comportamento anticoncorrenziale posto in essere da un’impresa o da un gruppo di imprese, che occupano una posizione centrale in un determinato mercato. Il comportamento anticoncorrenziale è volto a impedire, limitare o distorcere la concorrenza in uno specifico mercato di riferimento.
Tale infrazione è disciplinata dall’articolo 420-2 del Codice del Commercio francese, nonché dal diritto comunitario (art. 102 del TFUE) in caso di ripercussione degli effetti della condotta incriminata sul commercio intracomunitario.
I presupposti per la costituzione dell’infrazione sono tre:
- L’esistenza di una posizione dominante
- L’abuso di questa posizione
- L’esistenza di un oggetto o di un effetto restrittivo sulla concorrenza
POSIZIONE DOMINANTE:
Una posizione dominante equivale a una posizione di forza economica in un determinato mercato, che consente di alterare il normale corso della concorrenza. Questa posizione di forza economica consente quindi all’impresa che la detiene di ostacolare una normale concorrenza effettiva, con ripercussioni sulle altre imprese dello stesso mercato, sui clienti, sui distributori e, infine, sui consumatori finali.
Un’azienda con un’elevata quota di mercato non occupa necessariamente una posizione dominante: è necessario che, oltre al suo peso economico, abbia altri vantaggi che le conferiscano una posizione “di superiorità” rispetto alle concorrenti.
Esempi di elementi che possono essere utilizzati per caratterizzare la dominanza di un operatore all’interno di un mercato sono:
- Posizione di monopolio (casi di posizione dominante superiore)
- Forte vantaggio tecnologico rispetto alle altre aziende del mercato
- Possibilità di aumentare i prezzi dei prodotti o dei servizi senza temere la perdita di clienti.
- Aziende che detengono marchi che hanno una fama molto elevata tra i consumatori.
SFRUTTAMENTO ABUSIVO:
L’articolo 420-2 del Codice del Commercio francese contiene un elenco di comportamenti abusivi:
- Rifiuto di vendita
- Vendite vincolate
- Condizioni di vendita discriminatorie
- Interruzione dei rapporti commerciali stabiliti per il solo fatto che il partner rifiuta di sottostare a condizioni commerciali ingiustificate.
Lo stesso vale per l’articolo 102 del TFUE:
- Imposizione di condizioni commerciali inique
- Limitazione della produzione, dei mercati o dello sviluppo tecnico a scapito del consumatore.
Questi elenchi di comportamenti non sono esaustivi.
Più in generale, l’abuso può essere caratterizzato come:
Comportamento illecito
Questi comportamenti sono già di per sé contro la legge, cioè costituiscono dei reati. Se commessi da un’impresa che detiene una posizione dominante, costituiscono un abuso di posizione dominante.
I comportamenti caratterizzati da concorrenza sleale rientrano in questa categoria.
Comportamento abusivo da parte di un’impresa in posizione dominante:
In pratica, queste operazioni non sono anticoncorrenziali quando sono effettuate da un’azienda con poco peso sul mercato. Lo diventano quando sono svolte da un’azienda in posizione dominante.
Tali comportamenti sono generalmente quelli che superano i limiti della normale concorrenza e che mirano a eliminare concorrenti effettivi o potenziali o a ottenere vantaggi ingiustificati.
SCOPO O EFFETTO RESTRITTIVO
Solo un danno sensibile alla concorrenza può caratterizzare una pratica anticoncorrenziale, che a sua volta permette di caratterizzare un abuso di posizione dominante.
Questa sensibile violazione implica un certo rischio di possibili conseguenze.
Relazione causale
Deve esistere una relazione causale tra la posizione dominante detenuta dall’impresa e l’abuso ad essa imputato. In effetti, è l’esistenza di una posizione dominante che consente all’imprese di sviluppare questi comportamenti che modificano il mercato.
Impatto sul mercato
La giurisprudenza europea stabilisce che l’infrazione si configura nel momento in cui viene individuato il comportamento restrittivo della concorrenza. Non è necessario che gli effetti si siano già verificati, anche le conseguenze potenziali sono sanzionabili.
CASI DI ESENZIONE
L’articolo L. 420-4 del Codice del Commercio prevede due casi di esenzione:
Quando le pratiche derivano dall’applicazione di un testo legislativo o di un testo normativo preso in considerazione per la sua applicazione.
Quando gli autori delle pratiche possono giustificare che quest’ultime hanno per effetto di garantire il progresso economico.